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Società - trasformazione - effetti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016

Estinzione e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione.

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016