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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - revoca e sostituzione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7587 del 15/04/2016

Amministratore delegato - Revoca da parte del consiglio d'amministrazione - "Giusta causa" - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fondamento.

In tema di società di capitali, e nel silenzio dell'art. 2381 c.c., la revoca della delega all'amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve essere assistita da "giusta causa", sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Tanto in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c., disciplinante la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea, norma di cui ricorre la stessa "ratio", in base alla quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di "giusta causa", tenere conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei "manager".

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7587 del 15/04/2016