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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011

Mancanza di contabilità o redazione in modo inintellegibile - Responsabilità degli amministratori - Sussistenza - Fondamento - Onere probatorio - Incidenza.

La totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, resta a carico del curatore l'onere di provare il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il patrimonio sociale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011