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Società - di persone fisiche - società semplice - scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011

Fallimento del socio di società in nome collettivo - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza - Revoca della dichiarazione di fallimento individuale - Effetti - Ripristino "ex tunc" del rapporto societario - Conseguenze - Responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali - Condizioni - Assenza di fatti liquidatori preclusivi - Fondamento.

La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ. alla società in nome collettivo - e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti "ex tunc", quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallim., del rapporto societario mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 cod. civ.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011