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società‭ ‬-‭ ‬di persone fisiche‭ ‬-‭ ‬società in nome collettivo‭ ‬-‭ ‬proroga‭ ‬-‭ ‬recesso del socio‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬496‭ ‬del‭ ‬14/01/2015

Unico socio superstite‭ ‬-‭ ‬Mancata ricostituzione della pluralità dei soci‭ ‬-‭ ‬Continuazione dell'attività aziendale da parte del socio superstite come impresa individuale‭ ‬-‭ ‬Trasformazione societaria ex art.‭ ‬2498‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Successione tra soggetti distinti‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬496‭ ‬del‭ ‬14/01/2015


Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci,‭ ‬qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale‭ ‬-‭ ‬così determinandosi lo scioglimento della società,‭ ‬a norma dell'art.‭ ‬2272,‭ ‬n.‭ ‬4,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-,‭ ‬non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art.‭ ‬2498‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬ma solo una successione tra soggetti distinti,‭ ‬ossia tra colui che conferisce l'azienda‭ (‬la società di persone in liquidazione‭) ‬e la persona fisica che ne‭ ‬è beneficiaria‭ (‬il socio superstite‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬496‭ ‬del‭ ‬14/01/2015