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società di capitali‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12138‭ ‬del‭ ‬30/05/2014

Accordo per la costituzione di una società di capitali‭ ‬-‭ ‬Intestazione ad uno dei contraenti della partecipazione dell'altro‭ ‬-‭ ‬Simulazione‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Negozio fiduciario‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12138‭ ‬del‭ ‬30/05/2014


Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali,‭ ‬l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona‭ ‬-‭ ‬che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo‭ (‬interponente‭)‬,‭ ‬stipulante apparente‭ (‬interposto‭) ‬e terzo contraente‭ ‬-‭ ‬atteso che in tale situazione,‭ ‬in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto,‭ ‬manca il soggetto terzo,‭ ‬nè alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società,‭ ‬posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata‭ ‬da quella dei singoli soci.‭ ‬Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non‭ ‬è quello dell'azione di simulazione,‭ ‬ma quello dell'accertamento‭ (‬o della richiesta di adempimento‭) ‬di un negozio fiduciario.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12138‭ ‬del‭ ‬30/05/2014