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società - tutela penale in materia di società e di consorzi - disposizioni generali per le società soggette a registrazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10109 del 09/05/2014

Reato di cui all'art. 2624 cod. civ. nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002 - Esposizione debitoria di una società a favore del proprio amministratore e non anche di terzi - Conseguenze - Fideiussione di una società a favore di altra società avente lo stesso amministratore della prima - Nullità - Esclusione - Conflitto di interessi ex art. 1395 cod. civ. - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10109 del 09/05/2014

L'art. 2624 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle predette società garanzie per debiti propri, punisce condotte anche indirettamente finalizzate al risultato di obbligare una società per debiti del proprio amministratore, non anche per debiti altrui. Ne consegue che, ove la società abbia presentato una fideiussione a favore di un'altra società amministrata dallo stesso amministratore e per la quale quest'ultimo abbia già prestato a sua volta fideiussione, l'atto, in quanto relativo a debiti altrui, non è nullo ma sussiste un potenziale conflitto di interessi che, in assenza di specifica autorizzazione da parte della prima società, determina l'annullabilità del contratto di garanzia ex art. 1395 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il conflitto di interessi, atteso che l'amministratore disponeva unicamente di un'autorizzazione generale a prestare fideiussione a favore di terzi, mentre l'autorizzazione specifica era stata prodotta solo in fotocopia disconosciuta dalla controparte e per la quale il giudice di merito non era pervenuto ad una affermazione di veridicità).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10109 del 09/05/2014