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Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84 Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. (GU n.148 del 29-6-2015) Vigente al: 14-7-2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84 Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. (GU n.148 del 29-6-2015) Vigente al: 14-7-2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15;
Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato
sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;
Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni
generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del
presente decreto;
e) per «Direzione regionale» la Direzione generale interregionale
dell'organizzazione giudiziaria;
f) per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad
una Direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2 Dipartimenti del Ministero

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si
articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.

Titolo II AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 3 Capo del dipartimento

1. Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento.
2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni
specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal
presente regolamento, nonche':
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di
competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche
internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con
l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio
per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei
medesimi;
b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli
indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli
uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di
circolari nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma
2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del
dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresi' svolte, in
raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e
il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le attivita' generali
necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre
2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresi',
attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili
della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza,
fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli
periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il
coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento
dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole
direzioni generali.
4. Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 e'
coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato
per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche
dirigenziali complessive del Ministero.
5. Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati nell'articolo
18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo e'
conferito con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,
e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
6. Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali
relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c),
e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle
politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi
dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La
Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed
e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le
modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con
decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere
chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del
Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti
generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori
riguardanti le materie di cui al primo periodo.

Art. 4 Dipartimento per gli affari di giustizia

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni
e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli
affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed
elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile;
relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio
preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e
altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del
dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e
l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a
supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle
convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale; patrocinio a
spese dello Stato, notificazioni e rogatorie civili da e per
l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento
degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle
pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei
depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da
funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita'
giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore
dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale;
vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia
Giustizia s.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti;
vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla
giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con
l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia; servizio
elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di
bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere
e altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sugli
ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e
degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di
conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da
sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;
vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui
consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla
relativa commissione amministratrice; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,
sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i
concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle
qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle
conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro
automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in
materia di professioni non regolamentate e di amministratori di
condominio;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed
elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico;
vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle
istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del
Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri
nazionali e internazionali nel settore penale; attivita' di
cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale;
istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia
penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in
materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione
di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali,
con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione
con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per il coordinamento degli
affari internazionali e a supporto dei medesimi; rapporti con
l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre
istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei
reati; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria
delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale,
coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario
centrale e dei casellari giudiziali; funzioni del responsabile della
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
c) Direzione generale degli affari giuridici e legali:
contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in raccordo con le
direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le
materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi
individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei
diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di
competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di
contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera
d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 5, comma 3,
lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni
inerenti a:
a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della
Biblioteca del Ministero;
b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti
normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale
del Ministero;
c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui
alla legge 17 maggio 1952, n. 629;
d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei
confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle
previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti
umani;
e) traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il
controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi
notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla
legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi'
competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu'
di dieci giorni.

Art. 5 Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre
alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito
indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e
matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale;
reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale
e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione
periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei
casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano
delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli
uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale
amministrativo tra le circoscrizioni delle singole Direzioni
regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi
verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti
disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per piu' di dieci giorni; formazione professionale
dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del
personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia
pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei
magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano
ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita';
b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie:
determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione
centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti, per importi
pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero
comuni a piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli;
acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e
dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge
30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla
determinazione delle priorita' di intervento ai sensi dell'articolo
50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e
delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attivita' della
Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma;
servizio di documentazione degli atti processuali a norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
gestione dei conti di credito per attivita' connesse con il servizio
postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per
l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la
ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli
atti di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi
alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione
degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita
altresi' una competenza generale in materia di procedure contrattuali
del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto
riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici, di
telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. I raccordi con le
competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri
dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16,
comma 2;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilita':
adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al
disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto
consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo
e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del
conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e
accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del
trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici
giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento
economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento
economico fondamentale del personale comandato da altre
amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai
dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di
interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attivita' preparatorie e
preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre
attivita' di supporto nelle materie di competenza del Ministro in
ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze
dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con
il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di
magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli
uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in
magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al
personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di
magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati:
programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi
informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli
uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli
uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel
rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre
amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; pareri di congruita'
tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il
parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale;
predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica
dell'amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli
strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica,
telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale e' il
responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
il responsabile del centro di competenza di cui all'articolo 17, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa:
compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la
realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria;
redazione del programma statistico nazionale attraverso
l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio
nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con
l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici
amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con
organismi europei e internazionali di settore.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi
su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di
personale da destinare alle varie strutture e articolazioni
dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni
organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi
degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno
2000, n. 150.

Art. 6 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le
funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate
dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di
livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e
gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; assunzione e
gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di
Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti
disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per piu' di dieci giorni, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto
dall'articolo 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi;
edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei
relativi pareri tecnici;
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti
sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita'
trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento
e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi
dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste
dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto
superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento
professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria
e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione
generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee,
funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'; attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche
statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di comunita', in
raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita', per il necessario supporto delle scelte gestionali;
relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la
giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con
l'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale;
comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche
telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio
stampa.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni:
compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza;
contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni
generali di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 7 Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e
quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova
degli adulti.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono
istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze
di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e
gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della
giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi
sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali;
provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni e tutti
gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura
non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del
giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della
devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali,
finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi
per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b),
progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi;
b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa
alla prova: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici
territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna;
rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli
enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le
organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese,
finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo
dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformita' di indirizzo e
omogeneita' organizzativa;
b) attivita' ispettiva;
c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere;
adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale prevista da
convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione
europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio
per il coordinamento dell'attivita' internazionale; attivita'
inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i
minorenni.

Titolo III AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Art. 8 Organi di decentramento amministrativo

1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale
del Ministero della giustizia le Direzioni regionali indicate nella
tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,
come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi
la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni
interregionali e i distretti in esse compresi, nonche' i
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa
tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente
regolamento.
2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non
generale del Ministero i centri per la giustizia minorile di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed
all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146 e successive modificazioni.

Art. 9 Funzioni e compiti

1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto
la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in
coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le
articolazioni dell'amministrazione centrale.
2. Il Direttore regionale:
a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali
possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;
c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
d) svolge le attivita' di programmazione, individuazione,
rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle
risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo
stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie
finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge
attivita' di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto
decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto
conseguito; svolge le attivita' di individuazione, rilevazione,
controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto
dei processi decisionali e del controllo di gestione
dell'amministrazione centrale.

Art. 10 Risorse finanziarie della Direzione regionale

1. Il Direttore regionale, entro il trenta settembre di ciascun
anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), un piano di ripartizione, per l'esercizio
successivo, delle spese concernenti:
a) il funzionamento della Direzione regionale;
b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti
ripartiscono, con proprie determinazioni, tra le direzioni regionali
una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del rispettivo
centro di responsabilita'. Nel corso dell'esercizio finanziario, con
successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla
ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio
anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere
soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al
funzionamento della Direzione generale, sono ripartiti, a cura del
direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della
legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella
circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il
Direttore regionale puo' disporre aperture di credito in favore dei
funzionari delegati.
4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni
semestre i funzionari delegati trasmettono alla Direzione regionale
competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per
il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
5. Il Direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di
ogni semestre, trasmette ai competenti dipartimenti
dell'amministrazione centrale l'elenco delle spese sostenute nel
semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei
programmi.

Art. 11 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli
affari di giustizia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla
Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza,
i seguenti compiti:
a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire
lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del
casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313;
b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia
sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza,
con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.

Art. 12 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
del personale e della formazione

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della
circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione
effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione
del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici;
assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti
vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un
periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;
trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione
e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale
dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali
giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e
protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.

Art. 13 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della
circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie
di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e
gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e
servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle scritture
contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24
aprile 1941, n. 392, per le spese di funzionamento degli uffici
giudiziari.

Art. 14 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
della statistica

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della
circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attivita' di controllo delle procedure di raccolta dei dati e
delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi
centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello
nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi
organizzativa nell'ambito del programma statistico nazionale di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi
organizzativa nel coordinamento e controllo della attivita' svolta
dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 15 Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
dei sistemi informativi automatizzati

1. Sono attribuiti alla competenza della Direzione regionale,
nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del
territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del
servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruita'
tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici;
approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle
direzioni regionali;
b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle
disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e
nella gestione dei sistemi informativi.

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale
generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non
generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di
seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D),
E), F) e G) allegate al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui
al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla
razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle strutture
esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della
corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o piu' decreti del
Ministro si provvede altresi', in attesa dell'istituzione delle
strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure
necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le
articolazioni interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si
provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle
strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonche'
dell'Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il
trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse
degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi
informativi automatizzati; con i medesimi decreti possono essere
istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati
regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti
competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede
alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli
uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per l'attivita'
di gestione trattamentale.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni
organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del
personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture
centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del
Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni
generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I
contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione
di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia
e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione
centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni
generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici
giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti,
interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente
decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi
fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
5. Alle necessita' di riduzione degli uffici dirigenziali di
livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti
recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e' sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto e
che ne costituisce parte integrante.
7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti
e le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1994, n. 102. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 1 menzionato nel
periodo che precede resta operante fino alla data di entrata in
funzione della direzione regionale 3 come stabilita dal decreto di
cui al comma 2, primo periodo.
8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e'
sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante.
9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi
notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al
presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce i
contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce
retributive e nei profili professionali.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui all'articolo 5 del
medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio
decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare e'
definito il nuovo modello organizzativo della Direzione generale
della formazione.
12. E' istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale
generale, per il coordinamento delle attivita' nell'ambito della
politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la
responsabilita' del coordinamento, gestione e controllo dei programmi
e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al
perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti
all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi
dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge altresi' funzione
di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle
competenze della direzione di cui al primo periodo. Ai fini
dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle dotazioni organiche
del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti
di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale,
equivalenti dal punto di vista finanziario.
13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente
decreto ad ogni effetto di legge.

Art. 17 Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne - prev. n. 1717