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Appalto (contratto di) – Scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 01)

Appalto pubblico - Scioglimento del contratto derivante da annullamento delibera di approvazione del progetto e di adozione di varianti per mancata verifica di compatibilità ambientale e carenza di indagini idro-geologiche - Responsabilità - Unicità del fatto - Esclusione del nesso causale - Efficienza causale assorbente e determinante di un antecedente causale.

 

In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1362