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Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera – Cass. n. 20840/2022

Appalto (contratto di) - responsabilità - in genere - Contratto di appalto - Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento.

 

La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20840 del 30/06/2022 (Rv. 665172 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1229, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

20840

2022