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Appalto di servizi pubblici – Cass. n. 415518/2021

Appalto (contratto di) - corrispettivo - onerosità e difficoltà di esecuzione - revisione del prezzo - Appalto di servizi pubblici - Revisione periodica del prezzo - Inserzione necessaria della relativa clausola - Conseguenze.

 

La necessaria previsione nei contratti relativi ad appalti di servizi o di forniture, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993 vigente "ratione temporis", di una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, è norma imperativa non suscettibile di deroga pattizia. Tuttavia essa non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma prevede che l'Amministrazione, a ciò sollecitata dalle richieste dell'appaltatrice, proceda agli adempimenti istruttori condotti dai competenti organi tecnici, al fine di valutare la fondatezza della richiesta, poiché la revisione del prezzo dei canoni relativi all'appalto è imprescindibilmente collegata all’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici. Conf. Rv. 450677-01

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 41518 del 27/12/2021 (Rv. 663475 - 01)

 

Corte

Cassazione

41518

2021