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Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) – Cass. n. 18289/2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) -Appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori - Fondamento - Ambito di applicazione.

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2055

CORTE

CASSAZIONE

18289

2020