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Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilita' del costruttore) - decadenza dalla garanzia - Cass. n. 9374/2020

Appalto - Acquisto di materiali da terzi - Vizi - Rimedi esperibili.

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno In genere.

In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9374 del 21/05/2020 (Rv. 657752 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1494, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043

corte

cassazione

9374

2020