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Corrispettivo - interessi - interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 cap. gen. oo.pp. (approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962)

Appalto (contratto di) - corrispettivo - interessi - interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 cap. gen. oo.pp. (approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962) - mora nel pagamento di detti interessi - disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - applicabilità - esclusione - disciplina dell'anatocismo - applicabilità – sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31468 del 05/12/2018

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31468 del 05/12/2018