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Obblighi dell'appaltatore - onerosità e difficoltà di esecuzione

Appalto (contratto di) - responsabilità - dell'appaltatore - opere edilizie - costruzione su strutture o fondamenta preparate dal committente o da terzi - obblighi dell'appaltatore - onerosità e difficoltà di esecuzione - imprevedibilità secondo la diligenza media alla stipulazione del contratto – responsabilità dell'appaltatore - configurabilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23174 del 27/09/2018

>>> In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento,aveva ritenuto i direttori dei lavori corresponsabili della frana verificatasi nell'area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio su cui la costruzione sarebbe dovuta sorgere, tanto più al cospetto di una relazione geologica carente dei dati tecnici necessari per la verifica di stabilità del pendio).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23174 del 27/09/2018