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Dichiarazione dell'appaltatore di avere esaminato la situazione dei luoghi

Opere pubbliche (appalto di) - formazione del contratto - stipulazione del contratto - in genere - Dichiarazione dell'appaltatore di avere esaminato la situazione dei luoghi - Portata - Natura di clausola di stile - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, ORDINANZA N. 22113 DEL 11/09/2018

In tema di appalto di opere pubbliche, la dichiarazione dell'impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell'esecuzione dell'opera si inserisce nell'ambito delle disposizioni introdotte dall'art. 1 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (che, per la sua natura normativa, non è consentito considerare di stile), del quale riproduce sostanzialmente il contenuto mediante una specifica clausola contrattuale: questa, dunque, traducendosi in un attestato di presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comportando un preciso dovere di conoscenza a carico dell'appaltatore - dovere cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità -, non può a maggior ragione essere considerata superflua, come è peculiare delle clausole di stile.