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Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018

Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - Estensione ad esso dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 1310, primo comma, c.c. in materia di prescrizione, con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido - Configurabilità - Esclusione.

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell'estensione agli altri condebitori - previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. - dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018