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rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore iCorte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12675 del 05/06/2014

Appalto (contratto di) - in genere - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della cooperativa edilizia - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12675 del 05/06/2014

Ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità previsto dall'art. 1669 cod. civ., riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a titolo oneroso, nonostante l'equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l'assenza di profitto della cooperativa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12675 del 05/06/2014