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Appalto (contratto di) - verifica - accettazione dell'opera - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017

Accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Distinzione - Conseguenze.

In tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017