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Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995

Eliminazione dei difetti costruttivi - Condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie - Ammissibilità.

Con l'azione di responsabilità di cui all'art. 1669 cod.civ., in applicazione della regola generale dettata dall'art. 2058, comma primo, cod.civ., possono essere chiesti dal committente e dal compratore il risarcimento in forma specifica del danno patito e, quindi, la condanna dell'appaltatore o del venditore ad eseguire le opere necessarie per l'eliminazione dei riscontrati difetti costruttivi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995