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Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994

Vizio o difformità dell'opera - Azioni esperibili - Proposizione della sola azione di riduzione del prezzo dell'appalto - Riduzione - Determinazione - Criteri.

In caso d'inadempimento dell'appaltatore che si concretizzi in vizi o in difformità dell'opera, il committente può chiedere, ai sensi dell'art. 1668, comma 1, cod. proc. civ., che gli uni e le altre siano eliminate a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (salvo in entrambe le ipotesi il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore). Quando sia proposta la sola azione di riduzione del prezzo dell'appalto, il giudice di merito per determinare tale riduzione deve impiegare criteri obiettivi, consistenti nel raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita; tuttavia, non è escluso che, in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i predetti valori e rendimenti possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994