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Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016

Direttore dei lavori per conto del committente - Dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti.

Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016