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Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006  

Per i danni arrecati a terzi - Sussistenza - Condizioni - Responsabilità per violazione specifica di norme di cautela - Obbligo generale di supervisione a carico del committente - Incidenza sulla responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato - Esclusione.


L'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie, i danni derivanti dall'occupazione con materiali di risulta di un terreno non di proprietà del committente). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive. La possibilità che il committente risponda sulla base dell'articolo 2043 cod. civ. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell'appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi. Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del "neminem laedere" può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006