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Appalto (contratto di) - corrispettivo - onerosità e difficoltà di esecuzione - equo compenso – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015

Appalto di opere pubbliche - Difficoltà di esecuzione dovuta a sorpresa geologica - Equo compenso - Debito di valuta - Criteri di liquidazione - Interessi - Decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015

In tema di appalto di opere pubbliche, l'equo compenso dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1664, comma 2, c.c., per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione conseguenti a cause geologiche (cd. sorpresa geologica), rappresenta una forma indennitaria di integrazione del corrispettivo e, pertanto, costituisce un debito di valuta anche se liquidato, secondo equità, prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore e adeguandoli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria. Peraltro, in assenza di un'espressa statuizione al riguardo, l'adeguamento al parametro inflattivo non può ritenersi comprensivo degli interessi, che sono quindi dovuti, con decorrenza dalla intimazione di pagamento ovvero dalla proposizione della domanda da parte dell'appaltatore e non già dalla formulazione di un'eventuale riserva, non implicando quest'ultima la costituzione in mora della stazione appaltante.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015