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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35573 del 20/12/2023 (Rv. 669658 - 01)

Orario di lavoro - retribuzione - in genere - Criterio della "mensilizzazione" della retribuzione - Nozione - Individuazione della retribuzione oraria mensile - Necessità e ragioni - Calcolo - Modalità - Addetti alle industrie della ceramica (artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014) - Riproporzionamento - Esclusione - Fattispecie.

Il criterio della cd. "mensilizzazione" - in virtù del quale la retribuzione mensile, insensibile alle variazioni orarie, è corrisposta ai lavoratori in misura fissa - non esclude la necessità, ai fini della commisurazione di altri istituti retributivi (nella specie, la cassa integrazione ordinaria), di individuare il valore della retribuzione mensile oraria, la quale, per gli addetti alle industrie della ceramica e in applicazione "ratione temporis" degli artt. 63 e 66 del c.c.n.l. del 28 agosto 2014, va individuata attraverso l'utilizzo del parametro convenzionale del divisore 173, da impiegare per tutti i lavoratori, senza che occorra procedere ad un riproporzionamento per quei dipendenti (turnisti, a doppio turno, ecc.) che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali ed alle 173 ore mensili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del c.c.n.l. citato, escludendo il riproporzionamento della retribuzione mensile oraria - con applicazione del divisore 144, anziché 173 - per i lavoratori turnisti in cassa integrazione ordinaria).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35573 del 20/12/2023 (Rv. 669658 - 01)