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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023 (Rv. 669547 - 01)

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Soppressione di unico posto di lavoro - Ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi - Valutazione nella sua concreta esistenza ed entità - Necessità - Finalità - Effettività della scelta effettuata con la soppressione del posto - Fattispecie.

In caso di soppressione di un unico posto di lavoro, ai fini del controllo sul giustificato motivo oggettivo, la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi dev'essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata "a valle" con la soppressione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - in relazione a vicenda in cui il licenziamento del lavoratore era stato intimato in ragione del fatto che la soppressione del ruolo del sesto violoncello, in una fondazione musicale, risultava misura necessaria per il ripianamento del deficit di bilancio - aveva affermato l'insidacabilità delle scelte datoriali in relazione alla mancata soppressione di un altro e più costoso posto di lavoro, quello del terzo corno, e delle ragioni addotte, "in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall'ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore", senza tuttavia accertare l’effettività della ragione economica addotta dal datore, né il necessario collegamento causale tra questa e la soppressione del posto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023 (Rv. 669547 - 01)