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Sentenza reintegratola intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore – Cass. n. 8523/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - in genere - Sentenza reintegratola intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore - Ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS - Individuazione - Tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto - Ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o mancato svolgimento del rapporto a causa del fallimento del datore - Irrilevanza.

 

In caso di licenziamento del lavoratore, con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8523 del 24/03/2023 (Rv. 667167 - 01)

 

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Cassazione

8523

2023