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Contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della norma con efficacia per il periodo anteriore – Cass. n. 36118/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della norma con efficacia per il periodo anteriore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987, la disciplina transitoria dettata dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore della norma, e non si applica ai contratti collettivi stipulati in data successiva benché l'efficacia degli stessi copra anche il periodo anteriore; diversamente, infatti, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di ampliare le ipotesi di utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36118 del 09/12/2022 (Rv. 666209 - 02)

 

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Cassazione

36118

2022