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Tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa – Cass. n. 33428/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c. - Tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa - Necessità - "Straining" - Configurabilità - Condizioni.

 

In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33428 del 11/11/2022 (Rv. 666015 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

33428

2022