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Conclusione di un contratto di formazione e lavoro – Cass. n. 24544/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere - Contratto di formazione e lavoro - Legittimazione a presentare il progetto - Gruppo di imprese - Sussistenza - Titolarità del rapporto di lavoro - Singola impresa del gruppo - Comando - Cessione del contratto - Differenze.

 

La conclusione di un contratto di formazione e lavoro può avvenire anche da parte di un gruppo di imprese, legittimato a presentare un progetto formativo per l'approvazione all'apposita Commissione, pur se la titolarità del rapporto di lavoro deve essere individuata in capo alla singola impresa appartenente al gruppo; in tal caso gli obiettivi formativi possono essere perseguiti anche attraverso il meccanismo del comando del lavoratore presso altra impresa del gruppo, senza che muti la titolarità del rapporto in capo all'azienda comandante, su cui si impernia il progetto autorizzato, a differenza della cessione del contratto di lavoro che, comportando il mutamento soggettivo del datore di lavoro, richiede un nuovo progetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24544 del 09/08/2022 (Rv. 665420 - 01)

 

Corte

Cassazione

24544

2022