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Tentativo obbligatorio di conciliazione – Cass. n. 14759/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Omissione - Rilevabilità anche d'ufficio - Limiti - Segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione.

 

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c. - norme entrambe abrogate dalla l. n. 183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

Core di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14759 del 10/05/2022 (Rv. 664694 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_410, Cod_Proc_Civ_art_411, Cod_Proc_Civ_art_412 Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420

 

Corte

Cassazione

14759

2022