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Inefficacia o illegittimità del licenziamento – Cass. n. 8053/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Art. 18 st.lav., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 - Inefficacia o illegittimità del licenziamento - Reintegrazione disposta dal giudice - Necessità - Mancanza di una esplicita domanda in tal senso - Irrilevanza - Fondamento.

 

Ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, atteso che la reintegrazione - salvo il caso di espressa rinuncia ad essa - è compresa, come effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro.

Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8053 del 11/03/2022 (Rv. 664125 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

8053

2022