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Dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente – Cass. n. 9158/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo Dichiarazione di inidoneità ai sensi dell'art. 5 st.lav. - Sindacabilità del giudice di merito - Recesso datoriale - Conseguenze - Fondamento.

 

La dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente, in esito alle procedure di cui all'art. 5 st.lav., non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel "rischio d'impresa" la scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo.

Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9158 del 21/03/2022 (Rv. 664142 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463

 

Corte

Cassazione

9158

2022