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Personale italiano in servizio nelle sedi diplomatiche – Cass. n. 2084/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Ministero degli affari esteri - Personale italiano in servizio nelle sedi diplomatiche - Assenza per malattia - Trattamento economico - Determinazione ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b), dell'Accordo del 22 ottobre 1997, come modificato dall'art. 34 del c.c.n.l. del 14 settembre 2007 - Modalità - Ragioni.

 

In tema di trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia al personale di nazionalità italiana assunto, con contratto a tempo indeterminato, dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, l'art. 7, comma 7, lett. b), dell'Accordo del 22 ottobre 1997 (come modificato dall'art. 34 del c.c.n.l. del 14 settembre 2007) dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il dipendente percepisca una retribuzione fissa mensile corrispondente a quella iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, per il periodo successivo ai novanta giorni e sino al nono mese di assenza per malattia il trattamento economico dovrà essere pari alla quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS e ciò in ragione della "ratio" della disposizione di graduare il "quantum" di conservazione del trattamento retributivo in rapporto alla durata dell'assenza, garantita l'intera retribuzione per i soli primi novanta giorni di malattia.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2084 del 25/01/2022 (Rv. 663734 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

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