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Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro – Cass. n. 23723/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - obbligo di fedeltà - divieto di concorrenza - patto di non concorrenza - Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro - Nullità per contrasto con norme imperative - Fondamento.

 

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23723 del 01/09/2021 (Rv. 662116 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2125, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1355, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2596

 

Corte

Cassazione

23723

2021