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Licenziamento individuale - impugnazione – Cass. n. 9650/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura - Necessità - Attestazione del difensore - Sufficienza - Contestazione del datore di lavoro - Ammissibilità.

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9650 del 13/04/2021 (Rv. 660933 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Civ_art_1393