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Cassa integrazione guadagni – Cass. n. 10376/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - cassa integrazione guadagni - Criteri di scelta dei lavoratori coinvolti - Violazione - Conseguenze - Riammissione in servizio - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione.

In caso di violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni straordinaria non trova applicazione l'art. 18 st.lav., sicché il lavoratore ingiustificatamente sospeso non ha diritto alla riammissione in servizio, ma solo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10376 del 20/04/2021 (Rv. 661010 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223