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Licenziamento individuale - impugnazione – Cass. n. 10883/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - Impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Impiego di formule particolari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.(Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362