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Contratto collettivo – disciplina – Cass. n. 3672/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattivita' - successione di contratti - Contratto postcorporativo - Perdurante efficacia ex art. 2074 c.c. - Esclusione - Clausola che prevede un termine finale correlato a una nuova negoziazione - Significato - Conseguenze - Fattispecie.

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica (principio affermato dalla S.C. con riferimento al c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL").

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3672 del 12/02/2021 (Rv. 660532 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2074