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Invalidi per ragioni di servizio – Cass. n. 4190/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Invalidi per ragioni di servizio - Beneficio previsto dall'art. 33, comma 6, l. n. 104 del 1992 - Riconoscimento automatico ex art. 38, comma 5, l. n. 448 del 1998 - Esclusione - Preventivo accertamento del requisito sanitario ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 - Necessità - Fondamento.

Gli invalidi per ragioni di servizio non hanno diritto al riconoscimento automatico, ex art. 38, comma 5, della l. n. 448 del 1998, del beneficio della riduzione giornaliera pari a due ore dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992, per la fruizione del quale è necessario il preventivo accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della legge citata, essendo esonerati da detto accertamento i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati, da individuarsi comunque nell'ambito delle norme attinenti agli invalidi di guerra; peraltro, una piena ed automatica parificazione tra le due categorie di invalidi non è neppure desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1 della l. n. 539 del 1950 e 5 della l. n. 474 del 1958, che hanno solamente esteso agli invalidi per servizio benefici specifici già previsti per gli invalidi di guerra.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4190 del 17/02/2021 (Rv. 660672 - 01)