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Validità del patto di non concorrenza – Cass. n. 5540/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - obbligo di fedelta' - divieto di concorrenza - patto di non concorrenza - Disciplina limitatrice - Pattuizione del corrispettivo - Requisiti - Determinatezza o determinabilità - Necessità - Manifesta iniquità o sproporzione - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Nullità del patto - Configurabilità.

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5540 del 01/03/2021 (Rv. 660541 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2125