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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Cass. n. 6085/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo -Licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro - Esigenza di riduzione di personale - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Potere del datore di lavoro - Fondamento - Sindacato del giudice - Limiti - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva accertato che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato individuato tra le professionalità omogenee dei medici e che la soppressione del posto di lavoro aveva riguardato l'unico medico non specializzato al quale era precluso l'esercizio di attività in sala operatoria).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6085 del 04/03/2021 (Rv. 660683 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375