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Periodo tra il licenziamento e la reintegrazione – Cass. n. 6319/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Periodo tra il licenziamento e la reintegrazione - Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l. - Indennità sostitutiva - Spettanza - Fondamento.

Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata - secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19) - a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 6319 del 08/03/2021 (Rv. 660832 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099