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Estinzione del rapporto del rapporto a tempo determinato – Cass. n. 8962/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo determinato - Dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana - Compenso incentivante - Spettanza - Misura - Parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato - Superamento delle risorse disponibili - Irrilevanza - Fattispecie.

I dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana hanno diritto al compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi che la ridistribuzione del fondo, a capienza limitata, tra tutti gli aventi diritto determini il superamento delle risorse disponibili, in quanto l'art. 61 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la possibilità che da una controversia in tema di pubblico impiego privatizzato derivino oneri aggiuntivi di spesa, nonché i successivi interventi per il ripristino dell'equilibrio di spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti a termine un compenso incentivante in misura inferiore, rispetto a quello unitario percepito dai dipendenti a tempo indeterminato che avevano beneficiato di un divisore più basso).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8962 del 31/03/2021 (Rv. 660864 - 01)