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Divieto di atti discriminatori in ambienti di lavoro – Cass. n. 28646/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - Diritto di libera manifestazione del pensiero - Divieto di atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Assenza di procedure di selezione di un lavoratore in corso - Applicabilità.

In materia di tutela del diritto dell'aspirante al lavoro, il diritto costituzionalmente riconosciuto di manifestare liberamente il proprio pensiero non può spingersi sino a violare altri principi di pari rango, assumendo pertanto carattere discriminatorio le dichiarazioni rilasciate dal titolare di uno studio legale tali da dissuadere gli aspiranti, aventi un diverso orientamento sessuale, dal presentare le proprie candidature all'assunzione, anche in assenza di una procedura di selezione in corso.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020

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28646

2020