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Estinzione del rapporto - licenziamento individuale per giustificato motivo – Cass. n 22212/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Convocazione della DTL inviata entro il termine di sette giorni di cui al comma 3 del citato art. 7 e pervenuta al datore oltre detto limite temporale - Intimazione del licenziamento - Conseguenze - Violazione procedurale - Sussistenza.

In tema di procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - come modificato dalla l. n. 92 del 2012 -, il termine di sette giorni di cui al comma 3 del citato art. 7, entro il quale la DTL deve trasmettere al datore di lavoro e al lavoratore la convocazione per l'incontro innanzi alla commissione provinciale di conciliazione, si intende rispettato, secondo un'interpretazione letterale della disposizione, con l'invio di detta convocazione; ne consegue l'illegittimità per violazione procedurale del licenziamento intimato quando la convocazione in questione sia stata inviata entro il predetto termine, ancorché essa sia stata ricevuta dal datore di lavoro oltre il richiamato limite temporale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22212 del 14/10/2020 (Rv. 659056 - 01)

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