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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 14811/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perchè non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14811 del 10/07/2020 (Rv. 658485 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1365

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cassazione

14811

2020