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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 16852/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro a carico del predetto Fondo - Natura - Conseguenze - Prescrizione - Interruzione durante la procedura fallimentare - Esclusione - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

LAVORO

RETRIBUZIONE

FONDO DI GARANZIA INPS

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 (nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro; poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all'INPS.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16852 del 07/08/2020 (Rv. 658580 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2943

corte

cassazione

16852

2020