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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Cass. n. 17159/2020 )

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Recesso datoriale da rapporto dirigenziale - Indennità supplementare di cui all'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Elementi costitutivi del diritto - Onere della prova - Riparto.

LAVORO

APPALTO

LAVORO AUTONOMO

ESTINZIONE 

Il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini del conseguimento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 27 dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datoriale ha avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale, e non anche la circostanza della propria mancata riassunzione, o quanto meno del proprio stato di disoccupazione, costituendo la mancata ricollocazione materia di eccezione della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17159 del 14/08/2020 (Rv. 658829 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

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2020