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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 17164/2020 )

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), della l. n. 196 del 1997 - Conseguenze - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore - Configurabilità - Fondamento - Rapporto a termine con l'interposto - Irrilevanza.

LAVORO

COSTITUZIONE RAPPORTO

ASSUNZIONE

INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE

In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della l. n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che il rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17164 del 14/08/2020 (Rv. 658830 - 01)

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